#noleggebavaglio: un post a Rete unificata contro il comma ammazza-blog

1 10 2011

L’obiettivo di questo post è quello di dare un chiaro segnale di protesta contro l’art.1 comma 29 del disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche, già ribattezzato “comma ammazza-blog”.
L’iniziativa, nata su Twitter da una conversazione tra @tigella  e @mammons, è stata poi proposta e rilanciata da Valigia Blu.

Se anche tu vuoi partecipare alla protesta, di seguito, trovi il testo da diffondere, testo estrapolato da un più lungo articolo di Bruno Saetta.
Per aderire davvero all’iniziativa e per scoprire chi altri protesta insieme a te, fai click qui.

Cosa prevede il comma 29 del ddl di riforma delle intercettazioni, sinteticamente definito comma ammazzablog?

Il comma 29 estende l’istituto della rettifica, previsto dalla legge sulla stampa, a tutti i “siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica”, e quindi potenzialmente a tutta la rete, fermo restando la necessità di chiarire meglio cosa si deve intendere per “sito” in sede di attuazione.

Cosa è la rettifica?

La rettifica è un istituto previsto per i giornali e le televisione, introdotto al fine di difendere i cittadini dallo strapotere di questi media e bilanciare le posizioni in gioco, in quanto nell’ipotesi di pubblicazione di immagini o di notizie in qualche modo ritenute dai cittadini lesive della loro dignità o contrarie a verità, questi potrebbero avere non poche difficoltà nell’ottenere la “correzione” di quelle notizie. La rettifica, quindi, obbliga i responsabili dei giornali a pubblicare gratuitamente le correzioni dei soggetti che si ritengono lesi.

Quali sono i termini per la pubblicazione della rettifica, e quali le conseguenze in caso di non pubblicazione?

La norma prevede che la rettifica vada pubblicata entro due giorni dalla richiesta (non dalla ricezione), e la richiesta può essere inviata con qualsiasi mezzo, anche una semplice mail. La pubblicazione deve avvenire con “le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”, ma ad essa non possono essere aggiunti commenti. Nel caso di mancata pubblicazione nei termini scatta una sanzione fino a 12.500 euro. Il gestore del sito non può giustificare la mancata pubblicazione sostenendo di essere stato in vacanza o lontano dal blog per più di due giorni, non sono infatti previste esimenti per la mancata pubblicazione, al massimo si potrà impugnare la multa dinanzi ad un giudice dovendo però dimostrare la sussistenza di una situazione sopravvenuta non imputabile al gestore del sito.

Se io scrivo sul mio blog “Tizio è un ladro”, sono soggetto a rettifica anche se ho documentato il fatto, ad esempio con una sentenza di condanna per furto?

La rettifica prevista per i siti informatici è quella della legge sulla stampa, per la quale sono soggetti a rettifica tutte le informazioni, atti, pensieri ed affermazioni ritenute dai soggetti citati nella notizia “lesivi della loro dignità o contrari a verità”. Ciò vuol dire che il giudizio sulla assoggettabilità delle informazioni alla rettifica è esclusivamente demandato alla persona citata nella notizia, è quindi un criterio puramente soggettivo, ed è del tutto indifferente alla veridicità o meno della notizia pubblicata.

Posso chiedere la rettifica per notizie pubblicate da un sito che ritengo palesemente false?

E’ possibile chiedere la rettifica solo per le notizie riguardanti la propria persona, non per fatti riguardanti altri.

Chi è il soggetto obbligato a pubblicare la rettifica?

La rettifica nasce in relazione alla stampa o ai telegiornali, per i quali esiste sempre un direttore responsabile. Per i siti informatici non esiste una figura canonizzata di responsabile, per cui allo stato non è dato sapere chi sarà il soggetto obbligato alla rettifica. Si può ipotizzare che l’obbligo sia a carico del gestore del blog, o più probabilmente che debba stabilirsi caso per caso.

Sono soggetti a rettifica anche i commenti?

Un commento non è tecnicamente un sito informatico, inoltre il commento è opera di un terzo rispetto all’estensore della notizia, per cui sorgerebbe anche il problema della possibilità di comunicare col commentatore. A meno di non voler assoggettare il gestore del sito ad una responsabilità oggettiva relativamente a scritti altrui, probabilmente il commento (e contenuti similari) non dovrebbe essere soggetto a rettifica.


Azioni

Informazione

3 risposte

1 10 2011
POST A RETE UNIFICATA |

[...] La libertà della Rete non si tocca! Se volete partecipare cliccate qui. [...]

6 10 2011
Alfonso

E’ una vergogna inaccettabile che il nostro paese nelle condizioni economiche in cui si trova il suo Parlamento discuta sul problema delle intercettazioni per mettere ostacoli e bavagli alle notizie, creando false priorità a problemi che interessano solo malavitosi e faccendieri nonche mandrilli, mentre le persone muoiono per guadagnare €3,95 allora perche hanno fame e sono in miseria! Vergognatevi ma siate certi che prima o poi di questi comportamenti risponderete a una Giustizia Divina.

6 10 2011
Alfonso

La rete è e deve restare una palestra di libero scambio di idee in piena e responsabile libertà.

Lascia un Commento

Fill in your details below or click an icon to log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Modifica )

Foto Twitter

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Modifica )

Foto di Facebook

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Modifica )

Connecting to %s




Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 96 other followers